PROVVEDIMENTI PER LO SPETTACOLO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS


Mercoledì 4 novembre la Fondazione Centro Studi Doc ha scritto a Pasquale Tridico, Presidente dell’INPS, e a Gabriella Di Michele, Direttore dell’INPS, per denunciare l’inaccettabile rifiuto di erogazione degli assegni per i lavoratori intermittenti da parte di alcune sedi INPS italiane.

La lettera di denuncia scritta a nome dei tanti operatori dello spettacolo che hanno aderito all’iniziativa #nessunoescluso, iniziativa che ha superato le 50 mila firme, chiede chiarezza sull’erogazione ai lavoratori intermittenti dello spettacolo che sono stati costretti a ridurre o cessare il proprio lavoro a causa del Covid-19.

Va premesso infatti che, nonostante la promessa del Governo di non lasciare indietro nessuno, a causa di una sorta di “corto circuito” normativo, poiché gli intermittenti dello spettacolo hanno un contratto attivo – anche se sospeso per Covid-19 – in molti non hanno avuto diritto né al bonus per disoccupati né alla cassa integrazione.

A causa di questa situazione ibrida, infatti, nonostante le previsioni del reddito di ultima istanza del DL 18/2020 e dell’art. 84 c. 8 l. b) del DL 34/2020, dopo oltre 9 mesi dalla cessazione dell’attività, sono purtroppo ancora numerosi coloro che non hanno lavoro e al contempo non hanno ottenuto il sostegno di 600 € previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Su indicazione dell’INPS stesso, dallo scorso agosto i lavoratori intermittenti dello spettacolo che non avevano ricevuto il bonus, hanno fatto richiesta di riesame per l’assegno per i bonus loro dedicati e che si trovano all’Art. 84 c. 8 lett. b) del D.L. 34/2020 con modifiche L. 77/2020 e all’art. 44 c. 2 del D.L. 18/2020 – D.I. 10 del 30/04/2020. Eppure in molti si sono visti rifiutare i bonus per i lavoratori intermittenti ricevendo la risposta che il bonus è negato proprio perché il lavoratore ha un contratto di lavoro dipendente intermittente.

Ciò è accaduto anche se la Legge 77/2020, che converte il Decreto Rilancio, all’art 84 recita:

  • comma 8 lettera b): gli intermittenti dello spettacolo accedono con i requisiti dei lavoratori art. 10, cioè 7 giornate di lavoro versate nel FPLS e meno di 35.000 euro e non solo versati come lavoratori intermittenti codi H0 o G0.
  • comma 9 lettera a): i soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  • comma 10: Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera. Ciò vuol dire che gli intermittenti non prendono il bonus in quanto lavoratori dello spettacolo (art. 10) ma in quanto intermittenti (art. 8).
  • comma 11: Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Questo riguarda i lavoratori del comma 10, mentre quelli del comma 8 hanno i limiti del comma 9 lettera a).


È evidente che il rifiuto dei ricorsi motivato da alcune sedi INPS basato sul fatto che il lavoratore intermittente ha un contratto di lavoro in essere rappresenta un errore inaccettabile da parte di chi non è consapevole che il contratto intermittente è un contrattato di lavoro subordinato!

Chiediamo quindi che le tutte le richieste di riesame siano accettate. Nessuno deve essere lasciato indietro e a tutti coloro che hanno smesso di lavorare deve essere garantito il sostengo che il Governo ha promesso ormai da mesi.

Da ultimo si segnala che il messaggio INPS 1005 del 30 ottobre dispone che le domande di riesame vengano inoltrate “entro 20 giorni” (senza precisare da quale termine) e tra i casi di riesame non comprende i rifiuti per intermittenti dello spettacolo, impedendo alle sedi INPS di riesaminare i casi!
 

È fondamentale che tutte le sedi provinciali si allineino alla promessa del Governo, perché sono ancora tanti i lavoratori dello spettacolo che ancora non hanno ricevuto niente, pur avendo i requisiti di legge, e purtroppo molte sedi territoriali rispondono alle domande di riesame in modo negativo, invitandoli a fare ricorso in sede giudiziaria. Questo significa anche che se misure urgenti non saranno messe in campo, allora su richiesta stessa delle sedi territoriali INPS che invitano i lavoratori a recarsi in tribunale, i lavoratori intermittenti saranno costretti a fare una class action contro l’INPS per vedere garantiti i loro diritti.

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