DALLO STATUTO DEI LAVORATORI ALLO STATUTO DEI LAVORI


L’ultimo corso di formazione del CTS ha avuto come oggetto la sicurezza e prevenzione sul lavoro.

Tanti gli argomenti toccati dal dott. Riccardo Morbidelli che ha illustrato in modo sintetico ma esaustivo quelli che sono gli strumenti possibili all’interno del mercato per rivendicare i diritti su prevenzione e sicurezza presentando, per usare sue parole, “il bignami” della sicurezza sul lavoro.

In un groviglio di direttive e norme, il dott. Morbidelli (professionista di lungo corso, ma incredibilmente alla mano NDR) ha scelto di partire dalle direttive europee in materia, per spiegare come il mercato dell’Unione avesse la necessità di regole condivise al fine di portare avanti un discorso di prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo. Il relatore ha sottolineato che in Italia sussistono maggiori garanzie rispetto ad altri Paesi Europei e che rendono la sicurezza sui posti di lavoro ai massimi livelli; questo per merito di regole sulle responsabilità delle imprese molto più avanzate che in altre Nazioni. Sfortunatamente non siamo in grado di garantire una prevenzione fruibile. L’articolo 2084 del Codice Civile prevede infatti che l’imprenditore sia tenuto a rendere il lavoro sicuro sulla base della scienza, della tecnica e della conoscenza, impostando regole precise a garanzia della sicurezza. Nello specifico ciò che la normativa prevede è il cosiddetto “Debito di sicurezza” ovvero la responsabilità del datore di lavoro in materia di prevenzione e sicurezza che viene estinto con il DVR (documento di sicurezza e rischi) in questo modo devono essere indicate sia le persone responsabili del procedimento, sia le attività che devono essere svolte per arginare i rischi e affrontare le problematiche che dagli stessi potrebbero scaturire. Dal DVR sono tutelate anche quelle figure che non sono direttamente subordinate al datore di lavoro (es. le partite iva) e tutti quei soggetti che per svariati motivi rientrano nel raggio d’azione del sito lavorativo, basti pensare agli spettatori all’interno di un teatro o di uno stadio.Questo comporta che lo stesso datore di lavoro deve avere una struttura gerarchica che ne consenta la sorveglianza e, fondamentalmente, sotto questo punto di vista i soggetti subordinati e i soggetti autonomi posso essere equiparati. 
Discorso diverso per ciò che riguarda l’espletamento del lavoro in essere: il lavoratore autonomo, rispetto al subordinato, non ha vincoli di orario, pause pranzo ecc. e quindi i soggetti in questione non rientrano in quello che è il CCNL. Tale condizione, rilevata anche in altri ambiti lavorativi, pone esplicitamente la considerazione che si debba passare dallo statuto dei lavoratori allo statuto del lavoro.
Il dott. Morbidelli pone l’accento sul fatto che la creazione dell’Associazione sia un passo necessario per intraprendere il percorso che porti al riconoscimento professionale; indica come centrale la formazione continua in materia di prevenzione e sicurezza, svolta anche e soprattutto in collaborazione con le nostre committenti. Attraverso la formazione sia i lavoratori che i datori di lavoro sarebbero in grado di avere tutte le informazioni necessarie a garantire lo svolgimento dell’attività professionale in piena sicurezza, anche al fine di evitare conflittualità fra le parti. 
Le strade per arrivare all’obiettivo posso essere diverse, dall’attingere a fondi pubblici, sia statali che regionali, all’autofinanziamento. E in tal senso l’associazione ha mosso i primi passi confrontandosi con ANIBA.